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Richiesta di integrazione scolastica Print E-mail

Per un'integrazione scolastica di qualità degli alunni in situazione di handicap:

il contributo delle associazioni familiari

 

Per un corretto avvio dell'anno scolastico e per garantire un'integrazione scolastica di QUALITA' ai propri figli, le famiglie delle associazioni di persone con disabilità

 

Chiedono alle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'integrazione scolastica l'adempimento degli obblighi previsti per legge:

 

 

 

Compiti della Direzione Scolastica Regionale

 

§ Assegnazioni insegnanti di sostegno

1. che vi sia entro il 31 luglio l'autorizzazione delle ore di sostegno in deroga e degli sdoppiamenti delle classi ed articolata motivazione nei casi di diniego di autorizzazione (art.35, comma 7, L.n. 289/02);

 

2. che per fatti sopravvenuti al 31 luglio, l'obbligo di concedere le deroghe per il sostegno, purché documentate (L. n. 333/01);

 

3. che vengano date le assegnazioni di insegnanti di sostegno specializzati

 

("L'insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito - Sentenza Consiglio di Stato n.245/00 - l'amministrazione non può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, la disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell'alunno da assistere[...] il sostegno medesimo non può tradursi i un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa")

 

4. che le ore di sostegno assegnate siano adeguate, sulla base alle esigenze espresse e motivate nella Diagnosi funzionale e nel progetto individuale (redatto dall'intero Consiglio di Classe in collaborazione con la famiglia, art.41 D.M. 331/9, sin dal primo giorno di scuola;

 

(Ordinanza Tribunale di Ancona 16/2/04 : "...Né il vincolo della dotazione organica della scuola può costituire impedimento all'assegnazione al disabile delle ore di sostegno necessarie alla realizzazione del proprio diritto" ordinanza Tribunale di Venezia 9/3/04 : "...La mancata assegnazione di un insegnante di sostegno per la durata richiesta configura un'evidentissima e grave lesione dei diritti del minore disabile di essere adeguatamente assistito e istruito dalle strutture scolastiche pubbliche.."

 

5. che vi sia l'assegnazione di un numero di ore non inferiore all'anno precedente:

 

(Ordinanza tribunale di Roma, 7 febbraio 2004, afferma: " CHE la riduzione delle ore di sostegno didattico, comporta per il minore e per la scuola gravi problemi "...poiché l'unica insegnante non può far fronte alle esigenze dell'intera comunità scolastica, da una parte, e dall'altra seguire ... con la dovuta attenzione" e considerato che questi soggetti hanno bisogno di un'attenzione continua per migliorare sia l'evolutività intellettiva come pure quella motoria associata ... [sicché] se la maggioranza delle ore non sono stimolanti si potrebbe mettere in moto un meccanismo regressivo secondario ..." CHE, in altri termini, la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate al minore non favorisce l'insegnamento e l'istruzione e nega un diritto fondamentale del minore disabile all'istruzione, all'inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave ed irreparabile danno;

 

6. che si attui la continuità didattica ed educativa e vi sia la possibilità di riconfermare l'insegnante di sostegno laddove il lavoro è stato impostato correttamente, per permettere di continuare a portare avanti un proficuo lavoro di programmazione, comunicazione e valutazione (come previsto dalla L.104/92 art.14, c.1 l.c e dal D.M. 9 luglio '92 art.4 c.2 l.d.), per l'intero ciclo scolastico (5 anni elementari, 3 medie, 5 superiori), e per assicurare un'integrazione scolastica di qualità,

Tale continuità può e deve essere realizzabile con progetti sperimentali (Dpr. 331/98, realizzati in accordo con la famiglia, con l'apporto e l'approvazione dell'intero Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico).

 

Questo permetterebbe di risolvere i vizi del sistema che fanno prevalere i diritti degli insegnanti a scapito del diritto allo studio degli alunni;

 

7. che sia costituito il GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale) presso ogni CSA (L.104/92 D.M.122/94), al fine di: offrire consulenza alle singole scuole collaborare con Enti Locali e ASL per attività inerenti l'integrazione, verifica accordi di programma, impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati;

 

 

 

Compiti dei Dirigenti Scolastici

 

8. che il Dirigente Scolastico, ad inizio d'anno scolastico, nel caso la situazione del ragazzo lo richieda faccia nuova richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/9;

 

 

9. che vi sia assunzione di responsabilità di tutti gli insegnanti verso l'alunno in situazione di handicap e rispetto del ruolo dell'insegnante di sostegno quale supporto alla classe (intesa come gruppo di apprendimento-insegnamento) e non quale responsabile esclusivo dell'alunno "affidatogli" (L. 104/92 art.13 comma 6, D.M.226/95 dove si legge "Integrazione (...) dovere deontologico di tutti gli operatori scolastici che lo inverano");

 

10. che si riconosca la preminente competenza specifica e insostituibile della famiglia sul proprio figlio, contro l'attuale eccessiva e determinante sanitarizzazione dell'handicap nella scuola e quindi il riconoscimento degli aspetti pedagogici ai fini della costruzione del Programma Educativo Personalizzato come proposto nella bozza del Programma di azione del Governo per le politiche dell'Handicap (a c. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali, cap.3.1.4), anche alla luce delle nuove disposizioni dell'OMS contenute nell'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 2001)

 

11. Che sia rispettato l'obbligo di vigilare affinchè l'alunno con disabilità non venga allontanato dalla classe o mandato nel corridoio o ancora mandato a casa quando manchi l'insegnate di sostegno; divieto di mandare l'insegnante di sostegno a supplire in altre classi quando è presente l'alunno con disabilità (art.35 c.7 Fin. L.289/03)

 

12. che in ogni situazione e per ogni allievo vengano individuate modalità di comunicazione integrative di quella verbale, anche al di là di quelle tradizionali, utili alla crescita dell'alunno, in applicazione all'art.12, comma 3 L.104; per coloro che hanno difficoltà ad usare il linguaggio scritto e parlato, si prendano in considerazione anche quelle già in uso nell'ambiente familiare;

13. che sia assicurare la presenza di almeno un collaboratore scolastico maschio e uno femmina per le funzioni di assistenza materiale (nota MIUR 3390/01 e CCNL 16 maggio 2003 art.47 T.A); soddisfare l'eventuale richiesta da parte dei Dirigenti Scolastici in caso di insufficiente organico di collaboratori scolastici per nomine in deroga secondo quanto previsto dalla nota Min.n.57/VM 5 maggio 2003;

 

14. che sia fatta la richiesta da parte di ogni Dirigente Scolastico di assistenti all'autonomia e alla comunicazione (L.104/92 art 13 c.3 D.Lvo n.112/9;

 

§ PEI - Piano Educativo Individualizzato

15. che ci sia il coinvolgimento e la coprogettazione della famiglia nella realizzazione del PDF e PEI (L.104/92 art.12 Dpr 24 febbraio 1994 artt.4, 5).

Le famiglie ritengono fondamentale l'elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato, perché alla base di un'integrazione scolastica efficace sono convinte che vi sia l'attivazione di un buon piano educativo individualizzato.

"Il piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione" (Dpr 24 febbraio 1994, art. 5, comma 1).

"Il PEI è redatto (...) congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante e curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori dell'alunno" (ibidem, comma 2).

"Il PEI tiene presenti i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche presenti" (ibidem, comma 3).

"Nella definizione del PEI, i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, (...), gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono successivamente integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle conseguenti difficoltà ed alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili" (ibidem, comma 4);

 

§ Gruppi di studio e di lavoro sull'handicap

 

16. che sia istituito in ogni Scuola (da parte del capo d'Istituto D.M. 122/94) di un Gruppo di Studio e di lavoro sull'handicap a livello di istituto, con il coinvolgimento delle famiglie, per la collaborazione, compartecipazione e predisposizione del PDF, del PEI, delle iniziative educative e di integrazione; i GLH confermano la necessità di vigilare sulla ottimale attuazione dell'integrazione;

 

§ Formazione degli insegnanti

 

17. che siano istituiti corsi di aggiornamento obbligatori per insegnanti curricolari, prima dell'inizio delle lezioni, anche in collaborazione con le associazioni di disabili e le loro famiglie (finanziabili ai sensi della Dir. N.36/03);

 

18. che la formazione sull'integrazione scolastica sia estesa ai dirigenti scolastici e dell'amministrazione periferica, nonché degli ispettori tecnici, in collaborazione con le associazioni e le famiglie di persone con disabilità.

 

 

§ Aspetti strutturali

 

19. che ogni scuola sia preparata ed attrezzata per accogliere ed integrare ogni alunno in situazione di handicap. Vi sono a tal riguardo delle norme precise che prescrivono di attrezzare, con l'aiuto dei Comuni e delle ASL, le scuole in modo da consentire la frequenza degli alunni, anche quelli in situazione di gravità: "Per gli alunni con handicap in situazione di gravità. Gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno" (Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, art.4); rimozione delle barriere ed ostacoli che impediscono la piena fruibilità degli spazi scolastici ed extrascolastici (L.23/1996); fornitura degli ausili e arredi scolastici (L.104/92 art. 13 c. 1 lett. b).

 

 

 

Compiti dei Comuni

 

 

20. Realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità ai sensi dell'art.14 L.n. 328/00;

 

21. assegnazione alle scuole materne elementari e medie di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art.13 L.104/92) nei casi indicati nella diagnosi funzionale, ai sensi dell'art.139 del decreto legislativo n. 112/98;

 

22. trasporto gratuito degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, ai sensi dell'art.28 comma 1, L.n. 118/1971;

 

23. eliminazione delle barriere architettoniche in edifici scolastici di scuola materna, elementare e media (L.n. 23/1994);

 

24. fornitura arredi specifici, come banchi e seggiolini per alunni con o particolari difficoltà motorie ed ausili e sussidi previsti dalle leggi regionali sul diritto allo studio.

 

 

 

Compiti delle Province

 

 

25. Assicurare per le scuole superiori quanto visto sopra a carico dei Comuni;

 

26. Assicurare l'assistenza scolastica ad alunni con minorazione visiva ed uditiva nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi della L.n. 67/93, salvo diverse disposizioni di leggi regionali.

 

 

Compiti delle ASL

 

 

27. Assicurare prima delle iscrizioni scolastiche la certificazione di handicap e la diagnosi funzionale ai sensi dell'art.12, comma 5, L.n. 104/92 e Dpr del 24/2/94;

 

28. Collaborare alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato ed alle loro verifiche con la partecipazione degli operatori scolastici, di quelli sociali e della famiglia ai sensi delle stesse norme appena citate.

 

La famiglia come risorsa

 

La Scuola rappresenta il primo alleato della famiglia nel territorio, per evitare che i propri figli, tanti in situazione di handicap grave, "i gravissimi", finiscano negli istituti. La scuola può essere direttamente la protagonista del sostegno alla famiglia: quando si progetta insieme, quando si collabora, quando si discute anche animatamente, ma senza che nessuna delle parti per principio si rinchiuda dietro il paravento dell'esperto e della professionalità, possiamo garantire l'entusiasmo e la gioia delle famiglie per poter far emergere il progetto di vita del proprio figlio.

 

I genitori, avanzando richieste di una scuola di qualità per i propri figli, si sono resi conto che migliorare l'integrazione scolastica significava migliorare la qualità della scuola nel suo insieme; hanno provato sulla loro pelle e quella dei propri figli le difficoltà dell'integrazione e incontrato ostacoli e da qui una volontà di superarli con

- una crescita di conoscenza e di competenza dei propri diritti, della legislazione scolastica, delle possibili risorse per la scuola e un conseguente impegno

- puntare ad alti obiettivi, non solo quelli della socializzazione, ma quelli dell'educazione e dell'istruzione (diritti di tutti gli alunni)

- proposte di metodi di comunicazione alternative a quella verbale anche per arrivare alla valutazione (proprio per il suo peculiare carattere formativo, come stabilito dal Consiglio di Stato nel 1991 (O.M. n.80 del 9/3/95)

 

La proposta e la richiesta dei familiari agli insegnanti è la seguente: mio figlio non è una diagnosi funzionale, una categoria "autistico", "cerebroleso", "handicappato", al sentire qualche insegnante "Se il medico non mi dà la sua diagnosi io non so cosa fare", i familiari rispondono: "Ma vuoi guardarlo con i tuoi occhi quel bambino o quella bambina? Perché sei sempre spaventato? Perché ti fermi davanti ad ogni piccolo problema? Perché non accogli il suggerimento o il parere dei genitori?".

Abbiamo incontrato tanti insegnanti e professionisti dell'educazione che ritengono infatti che la collaborazione scuola famiglia è una necessità, integralmente capaci, che sanno prendere la situazione in mano in maniera collaborativa, anche nella scarsità di mezzi e risorse e collaborare a dei progetti di integrazione che si rivelano spesso vincenti.

Spesso i genitori rappresentano per la scuola una grande risorsa non sfruttata, loro che:

- hanno un maggior investimento anche emotivo nei confronti dei figli rispetto agli operatori;

- maggiore conoscenza, e rappresentazione delle potenzialità inesplorate;

- sono in grado di assumere un ruolo più positivo e attivo di quello che solitamente viene loro attribuito;

- si raggiungono risultati ottimali quando genitori e operatori lavorano insieme.

 

Da qui la necessità di patto educativo tra istituzioni e genitori.

Quanto più gli esperti affronteranno questa sfida tanto più aumenterà la fiducia dei genitori nei loro confronti e quindi gli sforzi comuni raggiungeranno risultati maggiormente positivi.

Ciò che i genitori garantiscono è una piena soddisfazione, e per tutti gli operatori coinvolti, una loro realizzazione maggiore come professionisti.

 

 

Aderiscono al documento:

 

 

Le associazioni dei familiari

Marco Espa - Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna

Antonietta Porrà - Centro Down

Massimo Rodriguez - Consigliere Delegato Associazione Italiana Sindrome di Williams

Marco Granata - Associazione Peter Pan