http://www.genitoricontroautismo.org

Scuola, non piu' di 20 alunni in classe con il compagno disabile Print E-mail
In attesa dell'emanazione del regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica, il Miur ha diramato una circolare che informa sugli organici del personale docente per il prossimo anno scolastico. Abrogato il decreto del '98. Il commento di Salvatore Nocera
alunno disabile seduto al banco

di Salvatore Nocera

ROMA - Novità sulla composizione delle classi in presenza di un compagno disabile. La circolare appena emanata dal Ministero comunica che il regolamento abroga il decreto n. 331/98, concernente tra l'altro il numero massimo di alunni nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità. A tal proposito fa presente che queste disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente all'anno scolastico 2009-2010 per le scuole inserite nel piano di riqualificazione edilizia mentre si fa presente ancora che continuano ad essere applicate "le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule" e cioè:

    * decreto del 18/12/1975 su "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" che fissa la "densità di affollamento" in metri quadri netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola;

    * dpr n. 37/98 e dm del 4/05/1998, art. 5 per le deroghe ai parametri di "densità di affollamento";

    * decreto del 26/08/1992 su "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"

    * testo unico sulla sicurezza n. 81 del 9/04/2008

La stessa circolare anticipa i contenuti dell'emanando regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica raccomandando "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Posti di sostegno

Quanto ai posti di sostegno la circolare rinvia alla tabella che trasmette precisando che per il prossimo anno scolastico i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelle dell'anno precedente, e cioè 90.469, e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore ad un insegnante ogni 2 alunni certificati. Dal momento che la normativa impone ai dirigenti scolastici regionali e delle singole scuole di rispettare l'organico trasmesso dal Ministero, la circolare richiama la norma relativa alla "responsabilità dirigenziale", secondo cui essi sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravi di spese.

Osservazioni

La circolare merita molta attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; 20 alunni, di regola, come numero massimo per classe). Mentre il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale, che può comportare anche l'esonero dall'incarico per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica, può creare dei problemi per gli alunni con disabilità. Infatti il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma "di regola" e quindi derogabile. Inoltre la circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità. Infine l'emanando regolamento non fissa, come faceva il decreto del ‘99, il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe. Ove non intervengano chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, soprattutto su quest'ultimo punto, è da ritenere che per evitare sovraffollamento delle classi le associazioni e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di "densità di affollamento" previsti dalle leggi sulla sicurezza sopra citate e richiamate dalla stessa circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di 20 alunni per classe e comunque al numero dei metri quadrati rapportato al numero degli alunni, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza.

(11 giugno 2009)
 
tratto da Superabile.it