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L'Amministratore di Sostegno Print E-mail

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

UNA NUOVA FORMA DI TUTELA PER MOLTI DISABILI

 

A cura di Luca Bergamaschi,

 

Lo scorso 20 Marzo 2004 è entrata in vigore la legge 9 Gennaio 2004 n.6, pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale n.14 del 19 Gennaio 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministratore di sostegno. La legge ha la finalità, come recita l’articolo 1, “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Il provvedimento normativo, la cui approvazione era da tempo richiesta da numerose organizzazioni che si occupano dei problemi dei disabili, trae origine

dai limiti che si sono riscontrati nell’applicazione pratica dei due istituti (l’interdizione e l’inabilitazione) che fino ad oggi il nostro ordinamento aveva

previsto per le persone che non sono in grado di badare a se stesse.

 

PRIMA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Com’è noto con l’interdizione l’interdetto non può compiere atti giuridicamente validi, che sono posti in essere a suo nome, per suo conto e nel suo interesse da un tutore nominato dall’autorità giudiziaria, e con l’inabilitazione l’inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore anch’esso nominato dall’autorità giudiziaria. Tali istituti presentano però due inconvenienti: anzitutto richiedono procedure giurisdizionali che sono risultate lunghe, complesse, spesso dispendiose ed in non pochi casi contrarie al rispetto della dignità della persona; inoltre essi hanno fi nito col ricomprendere, in mancanza di altri strumenti giuridici, anche casi per i quali non erano stati originariamente pensati. Per ovviare a tali inconvenienti è stata così istituita la fi gura dell’amministratore di sostegno, già presente nell’ordinamento giuridico di altri paesi Europei, che è prevista, come stabilisce l’articolo 3 della legge, per “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fi sica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

Tale persona, infatti, continua l’articolo 3, “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Ma vediamo nel dettaglio la disciplina giuridica dell’amministratore di sostegno.

 

LA NOMINA

La richiesta di nominare l’amministratore di sostegno può essere presentata dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado,

L’amministratore di sostegno, conoscere la legge, accompagnare le scelte 13 dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero. Ricevuta la richiesta il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui essa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Egli inoltre sente i sopra indicati soggetti legittimati a presentare l’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno, e dispone, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato che può, in ogni tempo, modificare o integrare anche d’ufficio. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione della durata e dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’amministratore

di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore puo’ sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale

del beneficiario. Quest’ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Egli può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

 

LA DESIGNAZIONE

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che

hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

I COMPITI

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve tempestivamente 14 L’amministratore di sostegno, conoscere la legge, accompagnare le scelte metterlo al corrente circa gli atti da compiere, ed informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati a presentare la domanda di nomina dell’amministratore di sostegno, possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

In conclusione si può affermare che la figura dell’amministratore di sostegno costituisce per molti disabili un nuovo ed utile strumento di protezione. In particolare l’istituto presenta il vantaggio di essere elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile. Non rimane dunque che verificarne, alla prova dei fatti, l’attuazione e l’efficacia.

 

la Brochure da cui è tratto l'articolo è prodotta da http://www.solevol.com/ e dalla Provincia di lecco, risulta particolarmente chiara ed esaustiva (vedi qui)